Art. 37 Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
L’Ordine non ha effettuato e non ha in previsione di effettuare l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
Di seguito vengono pubblicati il file xml ai sensi dell’art. 1 comma 32 Legge 190/2012